Il mese di aprile rappresenta, per i sodalizi sportivi con esercizio coincidente con l’anno solare, il mese entro il quale gli statuti prevedono solitamente il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio (o rendiconto economico finanziario). Il bilancio di esercizio è il risultato finale della gestione amministrativa e contabile dell’esercizio di riferimento. Gli obblighi relativi alle modalità di predisposizione, presentazione all’assemblea dei soci, approvazione ed eventuale pubblicazione del bilancio sono differenti in relazione alla diversa natura giuridica dei sodalizi sportivi.

L’obbligo di predisporre il bilancio di esercizio

Tutti gli enti sportivi dilettantistici, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono presentare annualmente il bilancio di esercizio, ovvero il Rendiconto Economico Finanziario redatto secondo il criterio di cassa, all’assemblea dei soci per l’approvazione.

L’art. 7, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 36/2021[1] prevede infatti che gli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche debbano prevedere “l’obbligo di redazione dei rendiconti economo-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari”.

La tempistica e le modalità operative della predisposizione del bilancio e della convocazione dei soci sono disciplinate in maniera differente in relazione alla natura dell’ente associativo sportivo, allo svolgimento o meno di attività commerciale, alle dimensioni ed al volume dell’attività dell’associazione.

A livello civilistico, il codice civile (c.c.) prevede adempimenti differenti in relazione alla natura dell’ente sportivo e al possesso o meno della personalità giuridica da parte dell’ente:

  • le Società di capitali Sportive Dilettantistiche devono attenersi alle disposizioni previste dagli artt. 2423 e ss. c.c. Tali enti, ai sensi dell’art. 2364 c.c., devono convocare annualmente l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Una volta approvato dall’assemblea, il bilancio deve essere depositato c/o Il Registro delle Imprese entro 30 gg.;
  • per le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso della personalità giuridica[1] è previsto, ai sensi dell’articolo 20 c.c., l’obbligo di convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio [2]. Sarà lo statuto dell’associazione a prevedere un termine. In assenza, si fa riferimento al termine previsto dall’art. 2364 per le società di capitali, di cui sopra;
  • nessun obbligo “civilistico” di redazione di un bilancio o rendiconto è invece previsto per le A.S.D. non riconosciute, in quanto l’art. 36 rimanda, in relazione all’ordinamento interno ed all’amministrazione dell’ente, agli accordi tra gli associati, cioè allo statuto associativo. Statuto che, tuttavia, come sopra evidenziato, deve disciplinare l’obbligo di predisposizione ed approvazione del bilancio ai sensi della riforma dello sport.
  • gli Enti del Terzo Settore Sportivi Dilettantistici (quasi sempre ASD/APS) devono invece rispettare le previsioni del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che impone di predisporre il bilancio secondo schemi predefiniti e di depositarlo c/o il RUNTS entro 6 mesi dal termine dell’esercizio.

[1] Uno dei 5 decreti che costituiscono la c.d. “riforma dello sport”
[2] cioè le associazioni sportive riconosciute ai sensi del DPR 361/2000 ovvero ai sensi del D.Lgs. 39/2021;
[3] con espresso richiamo, quanto ai termini e le modalità di convocazione dell’assemblea, all’art. 2364 c.c. in materia di società per azioni;

Il Bilancio secondo la normativa fiscale

Anche  il legislatore fiscale ha previsto, per evidenti esigenze di controllo, l’obbligo di predisporre e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario da parte delle ASD che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui può beneficiare il settore [1].

Non esistono, quindi, Associazioni Sportive “esonerate” dall’obbligo di bilancio: anche le ASD in possesso del solo CF devono presentare un rendiconto ai propri associati. E ciò vale anche per le ASD in possesso di P.IVA che gestiscono la contabilità con il regime agevolato della L. 398/1991, in quanto l’agevolazione consiste nelle semplificazioni fiscali ma non esonera dall’obbligo del bilancio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che [2]:

  1. la redazione del bilancio secondo gli schemi civilistici soddisfa l’obbligo della redazione del rendiconto economico e finanziario;
  2. il bilancio/rendiconto deve essere predisposto a prescindere dal regime contabile, ordinario, semplificato o forfettario, adottato, ai fini tributari, dall’ente;
  3. deve trattarsi di un documento che evidenzi, separatamente, sia l’attività commerciale che l’attività istituzionale/de-commercializzata. Tale separazione può avvenire o attraverso bilanci separati ovvero attraverso la separata indicazione, nell’ambito del medesimo documento, degli elementi economici e patrimoniali relativi alle due attività
  4. la documentazione di supporto del rendiconto deve essere conservata per tutto il tempo utile per l’accertamento del reddito relativo all’esercizio cui si riferisce il bilancio (31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione),[3] e ciò anche se si tratta di documentazione “non fiscale”, cioè di documentazione relativa alla gestione istituzionale;
  5. la mancata redazione ed approvazione del rendiconto annuale, determina la non applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità dei c.d. “corrispettivi specifici prevista dall’art. 148 TUIR e il disconoscimento delle agevolazioni previste dalla Legge 398/1991.

Conseguentemente, non è sufficiente la mera predisposizione del bilancio ma è altresì necessaria, per la fruizione delle agevolazioni fiscali, anche l’approvazione dello stesso da parte dell’assemblea dei soci, secondo le previsioni statutarie.

I medesimi requisiti sono richiesti anche dalla giurisprudenza dominante della Corte di Cassazione.

[1] cfr. art. 148, c. 8, lett. d) TUIR
[2] Cfr. Circ. 124/E/1998 e 18/E/2018
[3] Ovvero 7° anno successivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione – art. 43 D.P.R. 600/1973

La forma ed il contenuto del bilancio

Le SSD a r.l. dovranno predisporre il bilancio secondo gli schemi ed i contenuti obbligatori previsti dagli artt. dagli artt. 2423 e ss. c.c., i quali disciplinano analiticamente la forma ed il contenuto sia del bilancio di esercizio, comprensivo della Nota Integrativa, che della Relazione degli Amministratori.

Per le A.S.D. iscritte solo al RASD la forma di redazione del bilancio è libera.

Non esistono, infatti, obblighi di legge specifici al riguardo, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in relazione al bilancio dell’attività commerciale che, come sopra evidenziato, deve essere contabilizzata separatamente dall’attività istituzionale.

Ne deriva che, se l’attività commerciale produce volumi di ricavi che obbligano alla tenuta della contabilità ordinaria, il bilancio relativo a tale attività sarà necessariamente un bilancio costituito da uno Stato Patrimoniale ed un Conto Economico.

In relazione all’attività istituzionale non esistono invece obblighi di sorta, ed è quindi teoricamente sufficiente anche un semplice rendiconto delle entrate e delle uscite dell’associazione, anche se è certamente opportuno, al crescere delle dimensioni dell’associazione e dei volumi dell’attività, la predisposizione di un bilancio in senso tecnico.

Gli Enti del Terzo Settore Sportivi Dilettantistici, come sopra evidenziato, devono predisporre il bilancio secondo gli schemi rigidi previsti dall’apposito decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

In ogni caso il Bilancio/rendiconto deve evidenziare in maniera completa, veritiera e corretta, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’associazione.

Dal Bilancio devono dunque emergere, nel modo più dettagliato possibile:

  • i costi ed i ricavi, con separata indicazione del risultato dell’attività commerciale eventualmente esercitata. E’ opportuno che costi e ricavi siano suddivisi e dettagliati in ragione della rispettiva natura e significatività;
  • i crediti ed i debiti alla data di chiusura dell’esercizio;
  • i beni di proprietà dell’associazione;
  • Il patrimonio netto dell’associazione, comprensivo dell’utile o della perdita della gestione economica;

Se il bilancio è tenuto nella forma di Rendiconto Economico e Finanziario devono emergere:

  • le entrate e le uscite dell’esercizio, con separata indicazione del risultato dell’attività commerciale eventualmente esercitata. E’ opportuno, anche in questo caso, che entrate ed uscite siano suddivise e dettagliate in ragione della rispettiva natura e significatività;
  • l’avanzo o disavanzo dell’esercizio, che, in quanto differenza tra entrate ed uscite, assumerà una natura esclusivamente finanziaria.

In caso di predisposizione di REF suddivise è opportuno predisporre un prospetto, anche sintetico, che consenta di “quadrare” il dato di cassa e banca iniziale con quello finale[1].

E’ inoltre opportuno, per esigenze di informativa e trasparenza, nonché per i principi di chiarezza e completezza dei dati da comunicare ai soci, che, accanto al rendiconto di pura cassa sia compilato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali e delle passività (debiti) in essere alla data di chiusura dell’esercizio (situazione patrimoniale).

Tale prospetto, che nelle situazioni più marginali può anche assumere una forma descrittiva, è indispensabile per dare informazioni sulla struttura patrimoniale dell’Ente, ed in particolare sulla sua situazione debitoria, che rappresenta un dato di fondamentale importanza anche in relazione alla responsabilità degli amministratori in relazione ai debiti stessi, soprattutto in occasione del passaggio di consegne tra vecchi e nuovi dirigenti.

Nella situazione patrimoniale dovranno dunque essere indicati i beni di proprietà dell’associazione (le immobilizzazioni materiali ed i beni in magazzino), i crediti (fatture emesse ma non ancora incassate e quote associative non ancora incassate), la liquidità in cassa e banca, i debiti (eventuali stipendi o compensi relativi all’esercizio in chiusura che saranno pagati nell’esercizio futuro, imposte e tasse con scadenza post chiusura dell’esercizio, mutui o finanziamenti bancari etc), i ratei e risconti (ad es. la parte di quote associative incassata ma di competenza del futuro esercizio).

In sostanza, si tratta di un inventario di fine esercizio.

E’ infine opportuno evidenziare la presenza di eventuali rischi per oneri e spese da sostenere in futuro, se di valore significativo (ad es. spese per la manutenzione di impianti sportivi gestiti in concessione);

  • Ovviamente, in assenza di un meccanismo di partita doppia, tale sistema non può evidenziare la quadratura tra i due documenti (situazione patrimoniale e REF) ma evidenzierà il risultato di esercizio (avanzo o disavanzo di gestione) a livello economico e il patrimonio netto (o il deficit patrimoniale) a livello di situazione patrimoniale. 

Nella sostanza, è comunque indispensabile che il bilancio, o REF, consenta ai soci e a chiunque abbia interesse alle sorti dell’Associazione (compresa l’Agenzia delle Entrate) di avere un’informazione chiara ed esauriente sulla situazione economica e finanziaria e sui movimenti che sottendono alla stessa.

[1] Cassa e banca al 01/01 + avanzo/disavanzo di esercizio = cassa e banca al 31/12

Criterio di cassa o di competenza?

Il bilancio, inteso in senso tecnico, è un documento contabile nel quale i componenti, positivi e negativi di reddito devono essere indicati secondo il criterio di competenza.

Se l’Associazione segue tale principio, la contabilizzazione dei costi e dei ricavi sarà effettuata in relazione al momento di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dal momento dell’incasso o pagamento degli stessi.

Ciò comporterà l’evidenziazione di crediti e debiti sia per fatture emesse e ricevute ma non ancora incassate o pagate che per fatture da emettere e da ricevere, nonché il calcolo dei c.d. “risconti” attivi e passivi, che rivestono particolare importanza nella gestione di un ente sportivo.[1]

Questa impostazione richiede, tuttavia, un’organizzazione contabile che molte piccole associazioni potrebbero non possedere, ovvero il sostenimento di costi per prestazioni professionali sovente eccessive in relazione alle risorse disponibili.

Per tali associazioni è ammesso il ricorso al principio di cassa, che, quindi, è un metodo compatibile con le piccole dimensioni ma certamente non un metodo auspicabile né tantomeno obbligatorio.

In tali situazioni si reputa quindi corretta anche la redazione di un rendiconto degli incassi e dei pagamenti (rendiconto economico e finanziario), che rappresenti le entrate e le uscite sostenute dall’associazione e che richiede l’adozione di un   sistema contabile più elementare.

[1] Si pensi alla fattispecie delle quote di abbonamento o di frequenza annuali o semestrali incassate anticipatamente dall’associazione che gestisce una palestra: un bilancio di pura cassa rileverebbe tali movimenti al momento dell’incasso, offrendo una fotografia palesemente non corretta della situazione.

La tenuta della contabilità

Le SSD a r.l., in quanto società di capitali, devono avere un sistema contabile improntato al metodo della contabilità ordinaria, cioè di una contabilità in partita doppia con predisposizione del libro giornale, delle schede di mastro e del libro inventari (oltre che, naturalmente, del bilancio di esercizio).

Per gli enti associativi (ASD) né il cc, né il Decreto 36/2021 impongono una modalità di tenuta della contabilità, richiedendo unicamente la predisposizione del bilancio o Rendiconto Economico Finanziario.

Qualora il sodalizio voglia predisporre il REF, la contabilità potrà essere tenuta in qualsiasi forma, purché sia possibile, ai fini di controllo, risalire ai movimenti ed alla documentazione contabile: quindi sono idonei sia dei fogli di excel che dei programmi di contabilità semplificata ad hoc.

Qualora il sodalizio intenda predisporre un bilancio in senso tecnico, dovrà predisporre un sistema di contabilità ordinaria, indipendentemente dalle disposizioni di legge.

A livello tributario [1] viene richiesto agli Enti Non Commerciali – e, quindi, anche alle ASD – la tenuta della contabilità separata in caso di svolgimento di attività commerciale.

Ciò significa che le ASD devono contabilizzare i movimenti di gestione avendo cura di annotare separatamente e i movimenti relativi all’attività commerciale da quelli relativi all’attività istituzionale.

Questa separazione può avvenire o attraverso l’adozione di registri separati per le due gestioni, oppure – più comunemente e correttamente – attraverso l’individuazione, nell’ambito dei medesimi registri contabili, di appositi conti dedicati ai costi ed ai ricavi commerciali e di altri conti dedicati ai costi ed ai ricavi afferenti l’attività istituzionale, nonché ai costi promiscui.

In tal caso costi e ricavi dovranno essere imputati alle due attività in relazione alla rispettiva natura, mentre i componenti di reddito per i quali non sarà possibile operare la suddetta divisione saranno classificati come componenti “promiscui” che, in assenza di elementi oggettivi di attribuzione all’una o all’atra attività, andranno ripartiti in base all’incidenza dei ricavi e proventi di ciascuna attività sul totale dei ricavi e proventi dell’associazione, ovvero evidenziati come componenti, appunto promiscui, cioè non ripartibili.

La contabilità della sfera commerciale, a sua volta, dovrà essere tenuta in modalità diverse a seconda del volume d’affari prodotto nell’esercizio.

Se il volume d’affari è superiore ai limiti previsti dalla legge[2] ne consegue l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria, mentre, al di sotto di tali limiti, la contabilità può essere tenuta con la modalità semplificata, ovvero forfettaria, in caso di opzione per la L. 398/1991.

Quale che sia la modalità prescelta (o imposta) per la redazione del bilancio le ASD devono porsi il problema di come contabilizzare, o memorizzare i movimenti di gestione avendo cura di annotare separatamente e i movimenti relativi all’attività commerciale da quelli relativi all’attività istituzionale.

E’ evidente che, soprattutto per ragioni di controllo interno dei movimenti di natura finanziaria, oltre che economica, al crescere delle dimensioni è opportuna l’adozione di una contabilità ordinaria.

[1] Art.  144, c.2, TUIR
[2] per le prestazioni di servizi € 500.000 annui – cfr. artt. 18, D.P.R. 600/1973

Le formalità per la predisposizione e l’approvazione del bilancio

Nelle società sportive di capitali il procedimento di approvazione del bilancio è scandito dal codice civile e si compone di diverse fasi analiticamente disciplinate dalla legge[1]

Nelle ASD le procedure sono invece disciplinate dallo statuto che, normalmente, prevede che il bilancio deve essere:

  • predisposto dal Consiglio Direttivo (che, ai fini di cuna corretta certificazione del proprio operato, è opportuno rediga un apposito verbale da trascrivere nell’apposito libro);
  • (eventualmente, in caso di previsione statutaria o obbligo di legge), verificato dall’Organo di Controllo (collegio sindacale o Sindaco Unico) e/o dall’Organo di Revisione (società di revisione o revisore unico);
  • approvato dall’assemblea dei soci.

Non è dunque sufficiente, né ai fini civilistici né fiscali, limitarsi a predisporre il bilancio (REF), in quanto questo deve essere approvato dall’assemblea dei soci.

In relazione al termine di convocazione dell’assemblea, l’art. 20 c.c. – che come evidenziato, disciplina la sola fattispecie delle associazioni con personalità giuridica, non prevede esplicitamente nulla, ma richiama l’art. 2364, c. 2 del c.c., ai sensi del quale l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Per le associazioni non riconosciute è lo statuto che fissa il termine per l’approvazione del bilancio che, di norma, è fissato in 4 mesi dal termine dell’esercizio.
L’assemblea dovrà essere convocata nei modi previsti dallo statuto [2] ed il verbale di approvazione del bilancio dovrà essere riportato sull’apposito libro unitamente al bilancio stesso.
Lo statuto, e, conseguentemente, l’avviso di convocazione, possono prevedere una seconda convocazione qualora nel corso della prima non siano raggiunte le presenzi minime richieste per la validità della riunione.
La data prevista per la seconda convocazione non deve necessariamente essere fissata entro il giorno successivo, ben potendo essere prevista in un arco temporale di 30 giorni.

E’ certamente sconsigliabile, e censurabile, la previsione, spesso utilizzata, di una seconda convocazione un’ora dopo il termine fissato per la prima.

[1] 1. redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo, corredato dalla relazione sulla gestione (ove prevista);
2. comunicazione del progetto di bilancio (e della relazione sulla gestione) al Collegio sindacale o al sindaco unico, ove nominato;
3. comunicazione del progetto di bilancio (e della relazione sulla gestione) al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente);
4. predisposizione da parte del Collegio sindacale o sindaco unico e del soggetto incaricato della revisione legale (ove presenti) delle relazioni di rispettiva competenza;
5. trasmissione all’organo amministrativo della relazione redatta dal Collegio sindacale o dal sindaco unico, ove nominati;
6. trasmissione all’organo amministrativo della relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale (ove presente) all’organo amministrativo;
7. deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio e delle relazioni dell’organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate;
8. esame e delibera di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci;
9. deposito del bilancio, delle Relazioni suddette, del verbale di approvazione presso il Registro delle imprese.
10. Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari
[2] Si raccomanda di utilizzare modalità di convocazione dimostrabili in caso di accertamento (es. lettera raccomandata ovvero mail con ricevuta di lettura, consegna diretta con firma di ricevuta, avviso in bacheca con firme di presa visione). E’ inoltre opportuno predisporre un foglio presenze dei soci partecipanti

Il bilancio preventivo

Così come non esistono obblighi civilistici relativi alla predisposizione del bilancio consuntivo, non ne esistono, a maggior ragione, in relazione ad un eventuale bilancio preventivo.

Tuttavia, gli statuti delle associazioni sportive prevedono spesso un obbligo in tal senso, obbligo che, altrettanto frequentemente, viene disatteso dai dirigenti per semplice “cattiva conoscenza” delle clausole statutarie.

Indipendentemente dall’eventuale previsione statutaria il bilancio preventivo rappresenta un adempimento opportuno in quanto coinvolge i soci, che sono chiamati ad approvarlo, nella pianificazione della gestione associativa, e rappresenta, al contempo il confine al potere discrezionale dell’Organo Amministrativo comportando d’altro canto, qualora rispettato, anche una riduzione della responsabilità degli amministratori medesimi.       

Il bilancio preventivo rappresenta inoltre uno strumento utile per la pianificazione ed il controllo della gestione economica dell’associazione, al quale dovrà fare seguito, ovviamente, un’operazione di verifica sulla base dei dati consuntivi ed un’analisi di controllo degli scostamenti.               

Dal punto di vista tecnico, il bilancio preventivo è solitamente – salvo rarissimi casi caratterizzati da particolare organizzazione amministrativa – impostato solo a livello economico, attraverso la previsione dei costi e dei proventi dell’esercizio futuro, e viene redatto impostando la colonna “t+1” a fianco delle singole voci  del bilancio consuntivo, sulla base delle previsioni di spesa e di entrata derivanti dalla valutazione prospettica dell’attività associativa.                                       

Per fare un esempio concreto, la quantificazione prospettica delle quote associative sarà effettuata sulla base delle nuove quote stabilite dal C.D. e del numero dei soci che si prevede rinnoveranno la quota stessa; corrispondentemente, la previsione di spesa per “collaboratori sportivi” sarà effettuata, tenuto conto della spesa “storica”, sulla base dei compensi concordati per l’anno in corso, e così via                             

In definitiva:

  • Il bilancio preventivo non è obbligatorio per legge;
  • Il bilancio preventivo, se previsto dallo statuto, è obbligatorio ai fini dei corretti adempimenti associativi;
  • In ogni caso, il bilancio preventivo è un documento utile, ed opportuno, per una corretta gestione;
  • Se predisposto (per obbligo o per scelta) va redatto con attenzione e non come mero adempimento formale

A cura di:
Giuliano Sinibaldi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Consulente società sportive ed Enti del Terzo Settore

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