Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato, in data 17/04/2025  il testo del DPCM con l’elenco aggiornato delle mansioni sportive.
Si evidenzia, in particolare, che alcune Federazioni Sportive Nazionali hanno adeguato i propri regolamenti tecnici per recepire tra le mansioni sportive la figura del safeguarding officer.

Le figure dei lavoratori sportivi

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 36/2021, le figure di collaboratori che possono essere inquadrati come lavoratori sportivi (e che, quindi, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive, nonché delle semplificazioni degli adempimenti attraverso il RASD sono:

  1. l’atleta,
  2. l’allenatore,
  3. l’istruttore,
  4. il preparatore atletico,
  5. il direttore di gara,
  6. il direttore sportivo,
  7. il direttore Tecnico,

Mentre per l’individuazione delle figure di atleta, allenatore, istruttore e preparatore l’individuazione dovrà avvenire secondo i criteri individuati nel regolamento tecnico di PGS, ovvero della FSN di riferimento dell’attività sportiva esercitata dal tesserato, l’individuazione delle figure indicate ai punti 5, 6 e 7 è operata dall’art. 2 del Decreto 36 (definizioni):

  • direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
  • direttore sportivo: il soggetto che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
  • direttore Tecnico: il soggetto che cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.

Le mansioni ulteriori

Per tenere conto della specificità di ogni singola disciplina sportiva, il Legislatore ha successivamente inserito una ulteriore norma di individuazione delle figure che possono assumere la qualifica di lavoratore sportivo.

In particolare, l’art. 25, comma 1, del Decreto 36, dopo l’elencazione di cui sopra, prevede che può essere inquadrato come lavoratore sportivo

“….. ogni altro tesserato … che svolge verso un corrispettivo a favore dii soggetti di cui al primo periodo (ASD-SSD – ASD/APS – FSN -DSA – EPS – Ass.ni benemerite, anche paralimpici, CONI – CIP – Sport e Salute o altro soggetto tesserato) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali“.

Le ulteriori mansioni sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. Il relativo elenco  è tenuto dal Dipartimento per lo sport e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive …

Quindi:

  1. Per l’individuazione e l’aggiornamento delle mansioni occorre un Decreto del Dipartimento Sport;
  2. Le mansioni sono individuate in base ai regolamenti tecnici della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per ogni singola disciplina sportiva, e non possono essere decise da PGS né da altri Enti di Promozione Sportiva;
  3. E’ quindi necessario, prima di inquadrare un collaboratore sportivo per una mansione ulteriore rispetto alle 7 figure base, verificare l’elenco aggiornato delle mansioni sportive e la relativa norma regolamentare della FSN di riferimento;
  4. Nei contratti di collaborazione sportiva occorre individuare con esattezza la mansione che dovrà svolgere il collaboratore, facendo riferimento all’esatta dicitura indicata nel mansionario. 

ATTENZIONE:

Vi sono mansioni (ad esempio: il safeguarding officer, gli addetti antidoping, lo Speaker, il segnapunti, l’addetto agli arbitri, gli accompagnatori alle gare, gli omologatori dell’attrezzatura sportiva, gli addetti alla logistica, gli addetti a campi e attrezzature sportive, l’addetto alla videoregistrazione, il formatore, ed altre, che, pur essendo comuni a diverse discipline sportive, non sono state recepite da tutti i regolamenti delle FSN di riferimento.
Può quindi accadere che lo speaker possa essere inquadrato come lavoratore sportivo nella disciplina sportiva X e non nella disciplina sportiva Y.
Ogni sodalizio sportivo dovrà fare riferimento all’elenco relativo alla FSN di riferimento della propria disciplina sportiva (es FIGC per il calcio, FIN per il nuoto etc) a nulla rilevando che, un ruolo possa essere compreso in uno sport e non in un altro.
Quanto sopra vale, in particolare, per il safeguarding officer che, per ora, solo poche FSN hanno disciplinato come lavoratore sportivo.

I collaboratori non sportivi

Per espressa previsione di legge NON POSSONO ESSERE INQUADRATI come lavoratori sportivi i seguenti collaboratori dei sodalizi sportivi:

  1. I co.co.co amministrativo-gestionali;
  2. coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
  3. coloro che svolgono attività non previste dal mansionario.

in relazione al punto ii. tale divieto si applica, ad es. al medico, al fisioterapista, allo psicologo e, in generale, a tutti gli iscritti ad albi professionali.

in relazione al punto iii si evidenzia che nel mansionario non sono presenti figure come i custodi, manutentori degli impianti sportivi, gli addetti alle pulizie, i giardinieri, i baristi etc., se non in alcune situazioni legate alle manifestazioni e, comunque, con descrizione particolare ed analitica dell’attività svolta.

Questi lavoratori “non sportivi” dovranno essere inquadrati secondo le ordinarie regole del lavoro, sia a livello di adempimenti che a livello di tassazione ed assoggettamento contributivo.

Fanno eccezione i rapporti di co.co.co A/G che, pur essendo assoggettati ai normali adempimenti, possono usufruire delle medesime agevolazioni fiscali e contributive previste per i lavoratori sportivi.


DOWNLOAD
Dpcm 03/04/2025 – pubblicato 17/04/2025 
Mansionario aggiornato

A cura di:
Giuliano Sinibaldi
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Consulente società sportive ed Enti del Terzo Settore