Come si gestisce una ASD

Una ASD viene gestita secondo le regole organizzative di una normale associazione. Gli organi sono il consiglio direttivo, il presidente e l’assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è solitamente formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7. Delibera sulle decisioni a maggioranza dei voti. Non è esclusa la possibilità di un amministratore unico. I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire l’associazione, promuovere le attività e amministrare l’associazione. E’ in pratica l’organo “esecutivo” che ha il potere di decidere le iniziative e la politica associativa. Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la cura degli affari economici, tramite la gestione del c\c dell’associazione, su cui solitamente possono operare il presidente e il tesoriere.

Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti dell’associazione, cioè  dei verbali d’assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.
Solitamente, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una o due volte al mese. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti (e non solo la firma del presidente o del segretario).

Al Presidente spetta invece la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Diversamente, l’Assemblea dell’associazione è l’organo formato da tutti i soci che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. L’avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione. 

I poteri dell’Assemblea in via ordinaria sono:

  • l’elezione del Consiglio Direttivo;  

  • l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;

  • decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;  

  • approvare il programma annuale delle attività (eventuale).

L’Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:  

  • deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;  

  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;  

  • deliberare sulla nomina del liquidatore.



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L’assemblea straordinaria per modificare lo statuto prende le sue decisioni a maggioranza dei presenti, ma è richiesto che siano presenti almeno la metà dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, il quorum è più elevato: è richiesto il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei soci. Anche per l’assemblea straordinaria dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti i soci. Altri organi dell’associazione, come i revisori o i probiviri, sono facoltativi.

L’associazione è una tipica struttura aperta. Ciò significa che altri soggetti, oltre i soci fondatori, possono aderire liberamente. In ogni caso, nel rispetto dei fini istituzionali dell’associazione, lo statuto può indicare i requisiti necessari per essere ammessi.  Generalmente una persona che vuole fare parte dell’associazione deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’associazione.

Successivamente il Consiglio Direttivo si riunirà e delibererà sull’ammissione e, in caso di esito positivo, trascriverà il nome e i dati del nuovo socio nel libro soci. All’atto di adesione il nuovo socio verserà la quota associativa stabilita dal Consiglio.

Lo statuto può prevedere varie figure di soci come ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, atleti ecc. Resta comunque inteso che fra gli aderenti all’associazione esiste parità di diritti e doveri. Infatti, la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l’effettività del rapporto medesimo, per tutti gli associati.

  • Requisiti per godere dei benefici fiscali

    • -gli atti costitutivi e gli statuti delle A.S.D., delle S.S.D. delle cooperative S.D. devono essere conformi alle prescrizioni delle norme in materia.
    • -La A.S.D o la S.S.D. deve ottenere il riconoscimento del CONI che presuppone l’iscrizione nel Registro tenuto dal CONI che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l’ammissione ai benefici di carattere fiscale (si veda anche pag. 8 circolare Ag. Entrate 18/E 1/8/18)
    • - La A.S.D o la S.S.D. deve essere affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva e/o Federazione sportiva.
  • Atto costitutivo e Statuto: contenuto e forma

    - L’atto costitutivo che è l’accordo mediante il quale più soggetti decidono di costituire l’associazione - società, deve contenere la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio e la sede e deve avere la forma scritta registrata per le A.S.D e dell’Atto pubblico per le S.S.D.

    Lo Statuto, che è il documento che riporta le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività e il funzionamento dell’associazione – società, deve prevedere obbligatoriamente una serie di clausole previste dalle normative vigenti.

        1. denominazione comprensiva della finalità sportiva e ragione dilettantistica (ASD e SSD)
        2. oggetto sociale con riferimento allo svolgimento ed all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica (ASD, SSD);
            3. attribuzione della rappresentanza legale al Presidente (ASD, SSD);
            4. assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione, tra i soci e/o gli associati, anche in forma indiretta, dei proventi, utili e avanzi di gestione, derivanti dall’attività (ASD e SSD);
            5. norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ed elettività delle cariche sociali); (solo ASD) (per i minori si veda ordinanza n° 23228/2017 della Cassazione che cita l’art. 320 c.c.);
            6. obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione secondo i criteri civilistici (ASD, SSD);
            7. modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (ASD e SSD);
            8. disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l’effettività (escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa) (Solo ASD);
            9. diritto di voto per gli associati o partecipanti maggiori di età per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi (solo ASD) (per i minori si veda ordinanza n° 23228/2017 della Cassazione che cita l’art. 320 c.c.);
            10. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell’assemblea dei soci, criteri di loro ammissione ed esclusione (solo ASD);
            11. criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti (ASD, SSD);
            12. Quota associativa o contributo associativo non trasmissibile (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile (ASD e SSD);
            13. divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI; ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportive (ASD, SSD);
  • I benefici fiscali per le ASD ed SSD I.V.A. - IRES IRAP

    Ai fini dell’IVA dell’IRES e dell’IRAP, le entrate (quote e contributi associativi, corrispettivi specifici) provenienti da associati – tesserati, relative allo svolgimento delle attività istituzionali (sportive), sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta.

    Restano esclusi anche i corrispettivi specifici versati dagli associati-tesserati e dai partecipanti-tesserati, per lo svolgimento delle attività dirette allo scopo istituzionale della ASD ed SSD, a condizione che le stesse facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale (PGS).

    I benefici fiscali per le ASD ed SSD Il regime agevolato Legge 398/1991 Per le ASD. e le SSD che svolgono anche attività di natura commerciale connessa agli scopi istituzionali è previsto un regime agevolato che disciplina tali attività. Secondo la circolare 18/E del 2018 a pag. 36.

    Sempre secondo la circolare 18/E del 2018 non sono considerate attività commerciali connesse le prestazioni relative a bagno turco, sauna, idromassaggio nonché a corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI.
  • I benefici fiscali per le ASD ed SSD - Il regime agevolato Legge 398/199

    E’ un regime opzionale (non obbligatorio). Le ASD. ed SSD che intendono applicarlo devono darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla SIAE competente, entro 30 giorni dalla loro costituzione. Le ASD già costituite devono darne comunicazione entro il 31/12 dell’anno precedente a quello in cui intendono applicarlo. Inoltre l’opzione deve essere comunicata anche nella Dichiarazione IVA dell’anno di competenza, compilando il quadro VO.

    La circolare 18/E 2018 ha chiarito, a pag. 35, che in caso di mancata comunicazione alla SIAE le ASD e le SSD non decadono dall’opzione in quanto si applicano le norme in materia di comportamento concludente (DPR 442/97) La mancata comunicazione tuttavia è soggetta al regime sanzionatorio di cui all’articolo 11 del D.Lgs n. 471/97.

    Forfettizzazione dell’IVA incassata sui proventi commerciali per attività connesse: - l’IVA incassata dai proventi commerciali va versata nella misura del 50% per quanto riguarda tutte le attività commerciali, incluse la pubblicità e le sponsorizzazioni

    - nella misura dei 2/3 per i proventi incassati da diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica

    Il limite dei proventi di natura commerciale su cui applicare il regime agevolato è di € 400.000,00 annue (innalzato dal ° gennaio con la legge finanziaria per il 2017). In precedenza il limite era fissato € 250.000,00 annue

    Condizione per chi opta per la legge 398:
    • - Affiliazione ad un E.P.S. o Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI.
    Obblighi in materia di tracciabilità nei pagamenti e negli incassi:
    • - Tutti gli incassi e i pagamenti relativi all’intera attività superiori ad € 1.000,00 devono essere tracciati (assegni, bonifici, carta di credito, pos). E’ escluso ASSOLUTAMENTE l’utilizzo del contante per le operazioni superiore al predetto limite, pena la decadenza del regime agevolato.

    Esoneri:
    • - Esonero dell’invio della dichiarazione IVA
    • - Esonero dalla tenuta dei registri IVA acquisti e IVA vendita
    • - Esonero dall’emissione di scontrino e ricevute fiscali (ad eccezione per i proventi derivanti da pubblicità sponsor e diritti per i quali è obbligatoria l’emissione della fattura)
    • - Esonero dall’applicazione dello Split Payment per le operazioni svolte nei confronti di Enti Pubblici e del reverse charge quando si ricevono specifiche prestazioni dai fornitori (servizi di pulizia, di manutenzione degli impianti ecc.)
    • - Tenuta di un registro nel quale vengono annotati i proventi di natura commerciale, l’IVA applicata e versata, da compilare mensilmente.

    La Fattura Elettronica.

    Soggetti esonerati:

    • - Contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (contribuenti minimi);
    • - Associazioni sportive dilettantistiche che applicano l’opzione 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila € (in caso di superamento della soglia, la e-fattura è emessa dal soggetto committente per conto dell’associazione sportiva);
    • - Consumatori finali che non emettono fatture;
    • - Agricoltori che applicano il regime di esonero.
    • -Questi soggetti saranno obbligati a ricevere l’e-fatture dai fornitori, che saranno rese disponibili dallo Sdi nell’area riservata. Il fornitore sarà comunque obbligato a rilasciare copia cartacea (o inviarla via mail)
    • -Rimane l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni verso le P.A.
  • Altre indicazioni utili

    • fare compilare correttamente (in relazione a quanto prevede lo statuto) e conservare ordinatamente le domande di ammissione degli aspiranti soci. E’ opportuno che il modulo di richiesta di ammissione preveda l’indicazione dell’indirizzo e-mail e/o fax per la comunicazione degli avvisi di convocazione delle assemblee;
    • rispettare le modalità statutarie di ammissione dei soci (se lo statuto prevede che le domande di ammissione debbano essere accettate dal C.D. devono esserci riunioni del C.D. – debitamente verbalizzate – che analizzano le domande stesse);
    • tesserare tutti i soci e i frequentatori presso la federazione sportiva o ente di promozione affiliante. Tale adempimento, che risulta indispensabile ai fini della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici incassati dalle Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata, non rientra tra quelli obbligatoriamente richiesti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche quale conditio sine qua non per la fruizione dell’agevolazione di cui sopra, essendo a tal fine sufficiente che i fruitori delle attività sportive assumano la qualifica di “soci o associati”.

      Il tesseramento dei soci risulta tuttavia opportuno per rafforzare la natura de-commercializzata dei contributi specifici incassati, laddove, a seguito di carenze di natura formale nella procedura di ammissione e/o di procedure di controllo a campione anche attraverso lo strumento di questionari rilasciati ai partecipanti all’attività sportiva, la qualifica di socio/associato venga messa in discussione. La procedura di tesseramento è inoltre assolutamente opportuna in caso di soggetti minorenni, in quanto la qualifica di socio agli stessi attribuita risulta particolarmente “debole”;
    • - tenere e aggiornare costantemente l’elenco soci, anche nella forma di schede e/o elenco informatico (foglio di excel o data base). Il libro soci, se tenuto con modalità informatiche, deve essere stampato almeno una volta all’anno. Nel libro soci vanno indicati i dati anagrafici del socio, la data di prima iscrizione e, se lo statuto lo richiede, la data di recesso e/o di decadenza per mancato rinnovo della quota associativa; se possibile, e se richiesto in sede di domanda di ammissione, è opportuno riportare anche l’indirizzo e-mail e/o fax per la comunicazione degli avvisi;
    • -redigere, stampare, sottoscrivere e conservare i verbali del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci, per la cui frequenza minima si rimanda alle previsioni statutarie. Per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le ASD, è comunque necessario, per espressa previsione di legge, che l’assemblea dei soci sia convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto o rendiconto. Le Società Sportive Dilettantistiche a r.l. devono preventivamente numerare e fare vidimare i libri sociali in oggetto. Nessuna disposizione, né civilistica né tributaria, richiede invece il perfezionamento di tali adempimenti in capo alle ASD, anche se si riscontrano talvolta contestazioni in merito in sede di avvisi di accertamento. Qualora possibile, è comunque opportuno, ancorché, si ribadisce, non obbligatorio, numerare progressivamente i fogli utilizzati man mano che i verbali vengono stampati;
    • le assemblee devono essere convocate con le modalità previste dallo statuto (aggiungendone eventualmente anche di non previste, quale l'invio di e-mail, la pubblicazione sul sito o la convocazione a mezzo avviso stampa), e ci si deve accertare per quanto possibile che i soci ne vengano a conoscenza. E’ necessario offrire ai verificatori la prova dell’avvenuta convocazione, spesso complicata quando questa avviene a mezzo di semplice esposizione dell'avviso in bacheca. Alcune ipotesi e suggerimenti operativi: l'avviso sia ben visibile, enfatizzato da chi accoglie i soci (allenatori, insegnanti, istruttori, receptionist, ecc.), pubblicato anche sul sito Internet, eventualmente fotografato, conservato. Ove possibile, predisporre un foglio di presa visione dell’avvenuta esposizione dell’avviso, da far firmare ai soci;
    • dai verbali devono risultare chiaramente la corretta convocazione, il raggiungimento del quorum costitutivo (se lo statuto ne prevede) il numero e, possibilmente, i nomi dei soci partecipanti (eventualmente mediante un separato foglio presenze). I verbali devono riportare fedelmente, ancorché sinteticamente, lo svolgimento delle riunioni. Vanno evitate frasi stereotipate e sempre uguali;
    • i verbali dell’Assemblea ovvero del Consiglio Direttivo devono dare conto delle deliberazioni adottate, soprattutto quando queste comportano decisioni importanti a livello di impegni di spesa, di entrata e di organizzazione del sodalizio (definizione dei corsi da tenere e delle relative quote di partecipazione, dei campionati e dei tornei a cui partecipare, decisioni in merito al trasferimento e all’ingaggio di atleti e allenatori, deliberazione dei compensi da erogare agli stessi, nonché agli istruttori e altri collaboratori, rilascio di lettere di incarico, stipula di contratti di co.co.co, assunzioni, licenziamenti, acquisto di beni, contratti di sponsorizzazione, di affitto ecc.). Tali scelte non debbono essere prese autonomamente dal presidente, ancorché ratificate ex post, ma devono essere discusse, vagliate e deliberate dal Consiglio Direttivo, o, se lo statuto lo prevede, dall’assemblea dei soci;
    • la predisposizione del rendiconto e delle relazioni, economiche e sportivo/gestionali, da presentare all’Assemblea dei soci va effettuata, e verbalizzata, dal Consiglio Direttivo;
    • se lo statuto prevede un Collegio sindacale, o organo equivalente, è necessario che tale organo venga nominato, che controlli almeno trimestralmente l’andamento della gestione, e che predisponga un verbale di approvazione del rendiconto. Va infine sottolineato che il sodalizio sportivo deve sempre evidenziare, in tutti i documenti, i segni distintivi e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, la natura sportiva dilettantistica, attraverso l’indicazione della qualifica di “associazione sportiva dilettantistica” o, quanto meno, dell’acronimo A.S.D. Tale indicazione, ai sensi della Circolare AdE 21 E/2003 “costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l’adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell’art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico”.

Contatti

  • Via Ernesto Monaci 21, 00161, Roma
  • +39 064462179 / Fax: +39 06491310

Le Polisportive giovanili Salesiane è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, è un Ente Nazionale con Finalità Assistenziali ed un Ente di Promozione Sociale.




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