L'attività sportiva dilettantistica

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche

La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico.


I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come ASD o come SSD sono principalmente:

- la dimensione dell’associazione

- l’organizzazione e la gestione

- il rischio d’impresa

- l’autonomia patrimoniale.


pgs costituzione asd coni

Come si costituisce l’associazione sportiva dilettantistica?

Il primo passo per costituire un’associazione sportiva dilettantistica è redigere l’atto costitutivo e lo statuto. Se si decide di dare all’ente la veste giuridica di Asd non riconosciuta, è necessario che statuto e atto costitutivo siano redatti in forma scritta. Il patrimonio dell’associazione non riconosciuta è denominato fondo comune e non può essere diviso sino a quando l’ente è in vita.

Chi è responsabile nell’associazione sportiva dilettantistica?

Chi agisce in nome e per conto dell’associazione sportiva dilettantistica, se si tratta di un’Asd non riconosciuta, è responsabile personalmente e solidalmente con l’associazione per obblighi e debiti contratti con i terzi, anche se non risulta titolare di cariche sociali.

Questo, in quanto l’associazione, quando è costituita in forma di Asd non riconosciuta, non ha una completa autonomia patrimoniale, al contrario dell’Asd riconosciuta.

Che cos’è l’atto costitutivo dell’associazione?

L’atto costitutivo è l’accordo con cui più persone decidono di costituire l’associazione, che deve contenere la denominazione dell’ente, lo scopo (non di lucro), il patrimonio e la sede.

Per le Asd, è necessario indicare esplicitamente che l’oggetto sociale consiste nell’organizzazione di attività sportiva dilettantistica; la stessa indicazione deve apparire anche nella denominazione, o nella ragione sociale.

Che cos’è lo statuto dell’associazione?

Lo statuto è invece l’atto che contiene le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività: il suo contenuto non è totalmente libero, nel caso dell’associazione sportiva dilettantistica, in quanto per le Asd sono previste delle clausole che devono essere obbligatoriamente riportate.

Quali clausole devono essere riportate nello statuto dell’associazione?

Nel dettaglio, nello statuto di un’Asd è obbligatorio riportare le seguenti informazioni:

  • la denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva;
  • l’oggetto sociale deve riferirsi all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica;
  • deve essere esplicitamente indicato chi è il rappresentante legale dell’associazione;
  • deve essere specificata l’assenza di fini di lucro e l’impossibilità di dividere i proventi dell’attività tra gli associati, anche indirettamente;
  • le norme sull’ordinamento interno devono essere orientate a principi di democrazia e uguaglianza;
  • devono essere previsti gli stessi diritti per tutti gli associati;
  • le cariche sociali devono essere elettive;
  • deve essere previsto un rendiconto economico-finanziario obbligatorio e le modalità per la sua approvazione devono essere predeterminate;
  • gli associati o partecipanti devono avere pari diritto di voto per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’associazione;
  • deve essere prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’operatività del principio del voto singolo e la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, assieme ai criteri di ammissione ed esclusione;
  • devono essere previsti i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
  • le quote e i contributi associativi non possono essere trasmissibili (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e rivalutabili;
  • devono essere previste le modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio alla cessazione dell’Ente.

 

Se l’Asd intende richiedere l’iscrizione al registro del Coni deve inserire un’ulteriore clausola, nella quale è specificato il divieto, per gli amministratori, di ricoprire la medesima carica in un’altra associazione o società sportiva nell’ambito della stessa federazione o disciplina sportiva.

 

Quali sono gli adempimenti per costituire un’associazione sportiva dilettantistica?

Una volta redatti per iscritto atto e statuto, per costituire l’associazione sportiva è necessario richiedere il suo codice fiscale: la richiesta va effettuata da una persona delegata presso un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, tramite compilazione del modello AA5/6, oppure tramite raccomandata.

Ottenuto il codice fiscale, bisogna registrare atto e statuto presentando all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello 69 (reperibile presso il sito web dell’Agenzia delle Entrate), da compilare in duplice copia;
  • due originali dell’atto da registrare o, in alternativa, un originale e una fotocopia;
  • una marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe ( con data di emissione non successiva alla stipula);
  • il modello di pagamento F23 per l’imposta di registro, in cui vanno inseriti:
    • all’interno del campo 6, “ufficio o ente” va inserito il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove si intende effettuare la registrazione;
    • all’interno del campo 9, la causale RP (registrazione atto privato);
    • all’interno del campo 11, il codice tributo 109T;
    • all’interno del campo 13, l’importo dell’imposta di registro da versare, pari a 200 euro.

L’Asd deve poi richiedere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, con iscrizione nel relativo registro: l’adempimento è fondamentale, in quanto il Coni, ogni anno, trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti per la verifica del diritto dell’Asd ai benefici fiscali. Le modalità dell’adempimento sono reperibili all’interno del sito del Coni.

L’associazione sportiva dilettantistica deve aprire la partita Iva?

Se l’associazione intende effettuare delle operazioni rilevanti ai fini Iva, deve presentare il modello AA7/10 per l’apertura della partita Iva ed iscriversi al Rea presso la Camera di Commercio: gli adempimenti sono ora effettuati in modo unificato con la Comunicazione Unica.

Come funziona il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche?

Le Asd possono godere, se iscritte nel registro del Coni e se i proventi annui istituzionali non superano i 400mila euro, di un particolare regime fiscale agevolato, conosciuto come regime Legge 398.

L’adesione a questo regime permette di determinare forfettariamente l’Iva, l’imposta sul valore aggiunto, assieme alle imposte dirette.

Inoltre, il regime consente di pagare compensi ad allenatori, istruttori, preparatori, collaboratori in genere ed anche atleti, usufruendo di una totale esenzione da imposte dirette o sostitutive, fino ad un massimo annuo di 10mila euro. Per compensi non superiori a 28.158,28 euro annui, poi, i collaboratori beneficiano dell’applicazione di ritenute fiscali in misura pari al 23%.

Come ai aderisce al regime fiscale agevolato per associazioni sportive dilettantistiche?

Se l’Asd vuole fruire del regime fiscale agevolato per le associazioni è tenuta a presentare, entro 60 giorni dalla costituzione, il modello Eas, che serve a comunicare i dati fiscalmente rilevanti.

Sono esonerate dalla presentazione del modello le Asd in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, se non svolgono attività commerciale, mentre sono tenute all’adempimento le Asd riconosciute dal Coni ai fini sportivi che, oltre all’attività sportiva:

  • effettuano cessioni di beni (come la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari);
  • effettuano prestazioni di servizi (come le sponsorizzazioni e le prestazioni pubblicitarie).

Il modello Eas è reperibile all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere ripresentato ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati fiscalmente rilevanti, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Il modello può essere trasmesso solo telematicamente: alla mancata trasmissione si può rimediare, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, pagando una sanzione di 258 euro. Se l’Eas non viene trasmesso, l’Asd non ha diritto alle agevolazioni fiscali.

 

L’associazione sportiva dilettantistica può essere riconosciuta?

L’Asd può diventare un’associazione riconosciuta: in questo modo, acquista la personalità giuridica. Per ottenere il riconoscimento, è necessario che l’associazione sia costituita mediante atto pubblico: il riconoscimento deve essere richiesto presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo.

Una volta riconosciuta ed effettuata l’iscrizione nell’apposito registro, l’Asd ottiene l’autonomia patrimoniale perfetta, per cui dei debiti sociali risponde soltanto l’associazione con il proprio patrimonio.

L’associazione sportiva dilettantistica può essere una Onlus?

L’Asd può chiedere anche la qualifica di Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, se persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale: in questo modo, può ottenere ulteriori agevolazioni fiscali. La qualifica e l’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus deve essere richiesta alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale.

I Regimi Fiscali

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono soggetti passivi di imposta che devono rispettare le regole di determinazione delle imposte tipiche degli enti non commerciali: a favore di questi ultimi sono previste alcune normative fiscali di vantaggio per le attività commerciali che pongono in essere.

Infatti, questa tipologia di enti ha la facoltà di affiancare all’attività primaria ed istituzionale, identificata dall’atto costitutivo e dallo statuto, attività di carattere commerciale.

Il legislatore fiscale ha previsto alcune norme per poter avvantaggiare questa tipologia di Enti che sviluppano attività commerciali. Oggi poniamo l’attenzione sui due regimi più in uso:

- il Regime ex articolo 145 del testo unico sulle imposte sui redditi

- il Regime forfettario legge 398/1991.

 

Regime ex articolo 145 Tuir

L’adesione a questo regime è opzionale e comporta vantaggi per quanto riguarda la determinazione delle imposte sui redditi, in particolare sull’ires, mentre per quanto riguarda la determinazione dell’irap e l’imposta sul valore aggiunto vengono calcolati con i metodi tradizionali.

Il regime semplificato ex articolo 145 può essere usufruito da quelle associazioni o quegli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, che possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli art. 54, 55, 56 e 57 (ora artt. 86, 88, 89 e 90):

a) attività di prestazione di servizi:

1- fino ad € 15.493,71, coefficiente 15%;

2- da € 15.493,71 ad € 309.874,14, coefficiente 25%;

b) altre attività:

1- fino ad €25.822,85, coefficiente 10%;

2- da euro 25.822,85 a euro 516.456,90, coefficiente 15%.

I coefficienti vengono applicati solo all’ammontare dei ricavi commerciali conseguiti nel periodo di imposta e, dato che sono completamente detassati, i ricavi di carattere istituzionale.

Sull’ammontare così ottenuto poi vengono sommati i proventi immobiliari, le plusvalenze, i dividendi, le sopravvenienze e sull’importo ottenuto si applica l’aliquota IVA del 24%.

 

Il Regime Forfettario Legge 398/91

Passiamo ora al regime legge 398, probabilmente il regime di maggior vantaggio e più diffuso sul territorio. Anche questo è un regime che richiede l’esercizio di un’opzione effettuata all’ufficio SIAE e all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per poter usufruire di tale regime è necessario soddisfare una serie di requisiti formali e sostanziali.

I requisiti principali di natura formale riguardano, ad esempio, il contenuto dello Statuto, il quale dovrà richiamare i dettami dell’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dell’articolo 90 della legge 289 2002.

Per quanto riguarda i requisiti formali, l'ente non commerciale dovrà in concreto rispettare i principi di democraticità ed uguaglianza tra gli associati, convocare le assemblee e formalizzare le funzioni della stessa e del Consiglio Direttivo nei libri sociali.

Altro requisito sostanziale è il volume d’affari commerciale che non deve essere superiore a €400000 per il periodo d’imposta.

Il regime agevolato ex Legge 398/91 permette di determinare le imposte dirette con il metodo forfettario. Ai ricavi di natura commerciale si applica un coefficiente di redditività pari al 3%.

All’importo così ottenuto si sommano le plusvalenze patrimoniali e si procede con l'applicazione dell'aliquota Ires del 24%.

La base imponibile Irap è anch’essa calcolata in metodo forfettario; si parte dal reddito forfetizzato al 3%, a cui si sommano gli eventuali costi del personale e gli interessi passivi. Sulla base imponibile così ottenuta applichiamo l'aliquota Irap.

Anche il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto avviene con il metodo forfettario. Non vi è il tradizionale calcolo per cui l’ammontare da versare all’erario è dato dalla differenza tra IVA a credito ed IVA a debito. L'applicazione della 398 ci permetterà di calcolare l'iva dovuta tramite la forfetizzazione al 50% dell'iva a debito.

Per quanto riguarda i vantaggi di natura contabile, le associazioni sono esonerate dalla tenuta della contabilità. Quindi non dovranno avere il libro giornale, il libro dei beni ammortizzabili e libro inventari. Non saranno tenute a predisporre i registri IVA acquisti e vendite (ma il registro Iva enti minori ex DM97), non dovranno inviare la dichiarazione Iva.

Le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali soggiacciono invece alla contabilità ordinaria, quindi saranno tenute alla predisposizione del libro giornale, libro inventari, libro beni ammortizzabili, registri IVA, e sarà necessario anche predisporre e depositare il bilancio CEE presso il registro imprese.

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