Le collaborazioni sportive

 

Il quadro normativo dei contratti di collaborazione coordinata e continuata per i servizi resi nei confronti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (A.S.D. e S.S.D.)

Gli articoli 358 e 359 della Legge di stabilità 2017, definiscono i contratti di collaborazione coordinata e continuata per le prestazioni di lavoro e i servizi resi verso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e Società Sportive Dilettantistiche (S.S.D.).

Gli articoli della Legge di stabilità 2017:

  • Art. 358. Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

  • Art. 359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.”

 

L’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al quale fa riferimento il citato articolo 358 è il seguente:

- Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: (…) 

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”

 

Ecco. L’articolo 358 rimanda inoltre al: “come individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242” che enuncia:

“2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: 

a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;”  

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Qualificazione giuridica e trattamento fiscale/previdenziale

Il legislatore li qualifica come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma non muta la qualificazione come redditi diversi (ex art.1, comma 359): l’unico aspetto che cambia è il plafond esentasse di questi compensi che va da 7.500 euro a 10.000 euro all’anno (ex art.1, comma 367).

L’innalzamento del plafond vale per tutti gli emolumenti indicati nell’articolo 67, c.1 lett.m) del Testo unico delle imposte sui redditi, quindi anche per premi e rimborsi spese forfettari.

Ne consegue che l’associazione/società sportiva dilettantistica:

1)   non opererà ritenute fiscali sugli emolumenti che complessivamente non superano il nuovo plafond di € 10.000;

2)  opererà una ritenuta a titolo di imposta del 23,00%, unitamente alle addizionali regionali e comunali, sulla fascia superiore ad € 10.000 ma non ad € 30.658,28;

3)  sulla fascia superiore ad € 30.658,28 opererà una ritenuta a titolo di acconto, sempre del 23%.

Si ricorda che tali redditi, come in passato, possono accedere al regime agevolato a condizione che non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore subordinato.

Laddove invece il collaboratore svolga professionalmente l’attività ovvero sia nei fatti un lavoratore subordinato (in quanto soggetto a subordinazione gerarchica da parte dell’organizzazione sportiva), il reddito prodotto non potrà qualificarsi come reddito diverso e beneficiare delle relative agevolazioni. Non si ritiene infatti, in considerazione della formulazione della norma, che tali collaborazioni debbano essere considerate ex lege collaborazioni coordinate e continuative in quanto tali non suscettibili di conversione in rapporti di lavoro subordinato in presenza di subordinazione gerarchica ovvero di attrazione nell’ambito dei redditi professionali di fronte ad una pluralità di committenti, mentre non potranno essere considerati più come indicatori di professionalità la continuità della prestazione e la qualificazione degli operatori.

Questo è il quadro normativo che definisce le prestazioni rese a favore delle A.S.D e S.S.D. come prestazione di collaborazione coordinata e continuata.

 

Le collaborazioni sportive in sintesi

Analizzando il complesso quadro normativo, le collaborazioni con le associazioni sportive si possono così riassumere:

  • Collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali rese in favore di A.S.D. e S.S.D. “NON a scopo di lucro” riconosciute dal CONI e le collaborazioni rese solo a fini istituzionali in favore di A.S.D. e S.S.D. a scopo di lucro, costituiscono oggetto di Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuata;
  • I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuata, rientrano tra i “redditi diversi” e quindi non tassati fino alla soglia di € 10.000,00 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, prima la soglia era 7.500 euro). Sulle somme eccedenti si applicherà l’aliquota IRPEF di riferimento;
  • Le collaborazioni invece rese a favore di associazioni sportive NON riconosciute dal CONI oppure riconosciute ma rese al di fuori dei fini istituzionali, sono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente;
  • Le collaborazioni invece che non hanno i requisiti delle collaborazioni coordinate e continuate, se hanno le caratteristiche dell’occasionalità, posso rientrare sia nel “lavoro autonomo occasionale” che nel “lavoro occasionale accessorio”; se invece la collaborazione è abituale e continuativa, è un contratto subordinato di lavoro dipendente a tutti gli effetti.

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Le Polisportive giovanili Salesiane è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, è un Ente Nazionale con Finalità Assistenziali ed un Ente di Promozione Sociale.




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