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TUTELA SANITARIA

La normativa
Visita medica
Attività agonistiche nella PGS
Cosa prevedono alcune Federazioni
Quali sono le attività agonistiche PGS
Quali sono le attività non agonistiche PGS
Ricorda che

Secondo la normativa vigente tutti gli atleti che svolgono attività sportiva sono obbligati a munirsi previamente e periodicamente di un certificato che attesti la loro idoneità medico sportiva. La materia è disciplinata dal Ministero della Sanità con due appositi decreti:

Decreto del 18/2/1982
“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”;

Decreto del 28/2/1983
“Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”.

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  • per le attività qualificate “non agonistiche”, è sufficiente che gli atleti siano in possesso del certificato per l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Tale certificato viene rilasciato dal medico di base ed ha la validità di un anno dal suo rilascio. Devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportiva non agonistiche:
    • Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società Sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982;
    • Gli alunni che svolgono attività fisico - sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
    • Coloro che partecipano ai campionati studenteschi, nelle fasi precedenti quella nazionale.
  • per le attività qualificate “agonistiche”, gli atleti sono obbligati a munirsi di un certificato che attesti la loro idoneità medico sportiva. Il Certificato è ottenibile solamente dopo il superamento della visita che comprende gli esami previsti per legge ed ha validità di un anno.
    La maggior parte delle federazioni sportive prevede il superamento dei seguenti esami:
Anamnesi
Spirometria
Visus
Elettrocardiogramma basale
Elettrocardiogramma dopo sforzo
Esame urine
Visita generale del medico sportivo

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In PGS la materia è disciplinata dall’articolo 12 del Regolamento Organico

TUTELA SANITARIA
ART. 12 – Tutela sanitaria

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l’attività:

  1. degli arbitri per le discipline sportive del calcio, del calcio a cinque, del rugby e della pallacanestro;
  2. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti a qualsiasi fase della Don Bosco Cup;
  3. Dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal comitato organizzatore.

L’età minima è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l’attività:

  1. degli arbitri delle discipline non comprese nell’elenco dell’attività agonistica;
  2. dei tesserati ricreativi;
  3. dei tesserati oratoriani e scolastici;
  4. dei tesserati tecnici;
  5. dei tesserati “Grandi Eventi” quando la manifestazione non è dichiarata competitiva dal comitato organizzatore.

Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:

  • i tesserati dirigenti;
  • i giudici della ginnastica artistica e ritmica, della danza sportiva, dell’aerobica, delle discipline orientali e, in generale, di tutte le discipline sportive che prevedono che il giudice stia seduto;
  • gli osservatori ed i commissari di campo.

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Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
agonistica a partire dai 12 anni in poi
Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)
agonistica a partire dai 12 anni in poi
Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.)
agonistica a partire dai 12 anni in poi
Federazione Italiana Atletica Leggera (F.I.D.A.L.)
agonistica a partire dai 12 anni in poi
Federazione Italiana Ginnastica d’Italia (F.G.I.)
agonistica dagli allievi
Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)
agonistica dagli esordienti
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.)
Tutte le categorie
Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.)
agonistica a partire dagli 8 anni in poi
Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.)
agonistica a partire da dai 6 anni compiuti

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  • tutte le fasi della “Don Bosco Cup”

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  • le attività organizzate e gestite dalle associazioni sportive al proprio interno (es. tornei interni, giochi e gare sociali) anche se organizzate con il supporto tecnico (arbitri, classifiche) del Comitato, feste sportive;
  • tornei con finalità ricreativa, aperti a tutti, di durata non superiore a 30 giorni e con gare non superiori a due alla settimana.

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  • Il certificato medico (agonistico e non) è un documento personale di ciascun atleta. Esso vale per un anno. Se un atleta partecipa ad attività con due o più organizzazioni diverse, lo stesso certificato vale per tutte le attività. In questo caso il Presidente della società sportiva può acquisire una fotocopia autenticata del certificato;
  • Il certificato medico che viene rilasciato a scuola per le attività parascolastiche e per i giochi della gioventù vale anche per le attività PGS.
  • Il certificato medico per l’attività sportiva agonistica si può utilizzare anche per l’attività sportiva non agonistica, ma non viceversa;
  • Il certificato per l’attività sportiva agonistica viene rilasciato dai centri di medicina sportiva abilitati. Le tutela sanitaria delle attività agonistiche è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) Regionali che prevedono prestazioni gratuite fino ai 18 anni nei Centri di Medicina dello Sport convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
  • Il certificato per l’attività sportiva non agonistica viene rilasciato dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, ma non è obbligatorio rivolgersi a lui. Ogni medico è autorizzato ad effettuare la visita e rilasciare il relativo certificato. In genere costa € 30,00 ma il medico può decidere di rilasciare il certificato gratuitamente. Perciò le società sportive che hanno un medico sociale o un medico che sia disponibile a eseguire le visite senza farsi pagare possono ricorrere a lui.
  • L’idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, non è autocertificabile;
  • Il certificato medico deve essere in possesso della Società prima dell’inizio di qualsiasi attività sportiva. Lo stesso va poi conservato, per cinque anni, dalla Società Sportiva di appartenenza che peraltro è tenuta a controllarne la scadenza ai fini del rinnovo. (circ. n. 7 del Min. Sanità del 31-1-1983).

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