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PREMESSA
A far data dal 31/08/2008 le
Polisportive Giovanili Salesiane – PGS hanno
stipulato una Convenzione Assicurativa con la Compagnia
CARIGE Assicurazioni SpA.
Tale Convenzione assicurativa è
gestita dal Broker JANUA B. & A. Broker S.p.A., Via XX Settembre,
33/1 – 16121 – Genova
telefono: 010
291211 fax: 010 541649
Nell’area riservata, alla quale si
può accedere dopo la registrazione, puoi:
- Scaricare la polizza in formato
pdf
- Scaricare le istruzione per la
corretta gestione della denuncia di infortunio o RCT
- Scaricare i moduli per la denuncia
di infortunio o RCT
POLIZZA
INFORTUNI
- Somme e/o Massimali assicurati
- Norma
transitoria
- Oggetto
della copertura
- Indennità
giornaliera
- Rimborso spese mediche
- Franchigia su invalidità permanente
- Esclusioni
- Limiti di
risarcimento
- Denuncia del
sinistro e obblighi relativi
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POLIZZA
RESPONSABILITA’ CIVILE
- Somme e/o Massimali assicurati
- Norma
transitoria
- Oggetto
dell’assicurazione
- Esclusioni
- Denuncia del sinistro e
relativi
obblighi
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Le coperture sono legate
all’iscrizione alla Associazione e al possesso della
tessera personale PGS e si compongono di:
A) COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI
DEL SINGOLO TESSERATO
SOMME E/O MASSIMALI ASSICURATI
Caso Morte |
Euro 26.000,00 |
Caso Invalidità Permanente |
Euro 26.000,00 (Franchigia fissa 4%) |
Diaria per Ricovero Ospedaliero |
Euro 5,00 |
Rimborso spese mediche |
Euro 520,00 (franchigia fissa di €
50,00) |
di cui per il trasporto in ambulanza e
simili |
Euro
100,00 |
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Norma transitoria
Preso atto di quanto
segue:
-
che i rinnovi dei
tesseramenti PGS iniziano il 1° settembre di ogni
anno e che la distribuzione delle tessere avviene
nell'arco dei 30/60 giorni successivi;
-
che le garanzie
della presente polizza cessano per tutti i tesserati
alla fine dell'anno sociale P.G.S. e cioè il 31
agosto di ogni anno e iniziano dalla data di
rilascio della tessera.
Tutto ciò premesso, per
evitare che per i tesserati che rinnovano l'iscrizione
vi sia un periodo di scopertura, dal 31/08 al giorno del
rilascio della nuova tessera, si conviene di mantenere
operanti le garanzie in questi periodi purchè gli
associati dimostrino:
Questa norma
transitoria è valida per 60 giorni e cioè dal 31/08 al
30/10 di ogni anno e semprechè l'associazione P.G.S.
abbia rinnovato e pagato il premio della presente
polizza.
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Oggetto della copertura
La presente garanzia
assicura gli iscritti PGS per le somme indicate
nella tabella "massimali" esclusivamente contro gli infortuni subiti dagli
assicurati durante le gare e gli allenamenti a cui il PGS
partecipa ed organizza, nonché le attività istituzionali
del PGS.
La garanzia comprende gli
infortuni determinati da:
malore, vertigini o
incoscienza;
imprudenza o negligenza grave;
influenze termiche ed atmosferiche;
e quelli
derivanti da aggressioni od atti violenti che abbiano
movente politico o sociale.
La garanzia viene estesa
agli infortuni subiti durante i viaggi e trasferimenti
collettivi, con automezzi pubblici e/o privati, per le
gare, gli allenamenti e le attività istituzionali
organizzate dalle PGS.
Le garanzie della
presente polizza, per Tesserati P.G.S. che svolgono
l'attività di ARBITRI, devono intendersi estese ai
viaggi di trasferimento effettuati sia in forma
collettiva che individuale, con l'uso di ordinari mezzi
di trasporto pubblico, nonché con l'uso e la guida di
autoveicoli e motocicli privati, unicamente però
connessi con lo svolgimento dell'attività arbitrale per
conto e con ordine di servizio delle P.G.S.
Indennità giornaliera
A deroga di quanto indicato nelle condizioni generali di
assicurazione, si prende atto che, se
l’infortunio comporterà il ricovero in ospedali,
cliniche o case di cura, CARIGE Assicurazioni
corrisponderà per ogni giorno di ricovero, la somma
assicurata indicata al punto "somme e/0 massimali
assicurati"..
Tale indennità verrà
corrisposta, al termine del ricovero e previa
presentazione di idonea documentazione, per un periodo
massimo di 100 giorni per ogni giorno di infortunio, a
partire dal giorno successivo a quello del ricovero.
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Rimborso spese mediche
Per quanto riguarda la
garanzia "Rimborso Spese Mediche" si precisa che la
Società Assicuratrice assicura il rimborso degli onorari
ai medici e dei chirurghi, delle spese farmaceutiche
nonché delle rette di degenza conseguenti ad un evento
considerabile come infortunio a norma delle condizioni
generali di assicurazione:
-
Il rimborso viene
effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata
su presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti
giustificativi in originale;
-
La
denuncia dell’infortunio, anche agli effetti dal
presente articolo deve essere fatta nel termine e con le
modalità previste. In caso di ritardata denuncia non
vengono rimborsate spese relative al periodo anteriore
al giorno della denuncia stessa.
-
La domanda per il
rimborso delle spese, corredata dai documenti
giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla
Società, a pena di decadenza, entro il sessantesimo giorno
successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o
la degenza.
-
Sono comprese le
spese di trasporto della persona infortunata
all’ospedale o pronto soccorso e viceversa a mezzo
di ambulanza o altri mezzi di trasporto fino ad un
massimo di € 100,00 per ogni infortunio; il pagamento dell’indennizzo viene
effettuato su presentazione di documento attestante la
spesa sostenuta.
-
Nel rimborso spese mediche si
comprendono anche:
1) le protesi dentarie ed ogni altra
protesi sempre a seguito di infortunio nel limite del
massimale assicurato;
2) le spese per l’acquisto di
lenti ed occhiali, semprechè previsto dal medico
curante, a seguito di infortunio con menomazione della
vista., fino al limite di € 150,00 per infortunio;
3) le spese per l’acquisto e/o l’affitto di
materiale necessario all’infortunato per un corretto
decorso dell’infortunio (ad esempio: stampelle, busti,
ortopedici, sedia a rotelle, ecc.) nel limite del
massimale assicurato.
FRANCHIGIA:
Il rimborso verrà
effettuato previa detrazione di € 50,00 per ogni
denuncia di sinistro relativo a ciascun Assicurato.
Per gli assicurati che
abbiano compiuto il 75° anno di età la franchigia si
intende elevata ad € 100;00.
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Franchigia su invalidità permanente
A parziale deroga di
quanto disposto dalle norme che regolano
l'assicurazione, è stabilito che non si
fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando
questa sia di grado non superiore al 4% del totale. Se
l’Invalidità Permanente supera il 4% della totale, viene
corrisposto l’indennizzo solo per la parte
eccedente. Per gli assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età la
franchigia si intende elevata all'8%.
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Esclusioni
Sono esclusi:
- gli
infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di
locomozione aerei e subacquei, come pure dalla guida di autoveicoli e motoveicoli
(se non diversamente pattuito);
- gli
infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di
sostanze, le ernie, le conseguenze di sforzi muscolari
non seguiti da infortuni così come quelli sofferti in
stato di ubriachezza o sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti;
- le conseguenze derivanti da punture
di insetti e da morsi di rettili;
- gli
avvelenamenti e le ingestione che non abbiano per causa
diretta ed esclusiva una lesione corporale
obiettivamente constatabile;
- le conseguenze di
operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi
necessari da infortunio e delle pratiche riguardanti la
cura della propria persona;
- sport aerei in genere.
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Limiti di risarcimento
In caso di sinistro che
coinvolga più persone la Società non sarà tenuta a
risarcire una somma superiore a € 500.000
(cinquecentomila)
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Denuncia del sinistro ed obblighi
relativi
Ad integrazione delle
Condizioni generali di assicurazione, si precisa che in caso di sinistro
deve essere fatta denuncia scritta indirizzata a Janua B. & A. Broker
S.p.A., Via XX Settembre, 33/1 – 16121 – Genova
(telef.:010-291211 – fax: 010-583687) entro cinque giorni
dal sinistro o dal momento in cui il Circolo PGS o gli
aventi diritto dell’assicurato ne hanno avuto
conoscenza. La
denuncia di infortunio del
tesserato PGS dovrà riportare gli estremi delle
registrazioni di tesseramento dell’assicurato. In caso
di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia
deve essere preceduta da telegramma. Alla denuncia,
compilata con l'indicazione con l’indicazione del luogo
giorno e ora dell’evento e delle cause che lo
determinarono, corredata di certificato medico, deve
seguire mensilmente l’invio dei referti medici sul
decorso e sulle conseguenze delle lesioni;
l’assicurato inoltre deve sottoporsi agli
accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla
Compagnia di Assicurazione.
Se il sinistro
interessa anche la garanzia "indennità da ricovero" il
referto medico dovrà attestare anche la necessità
del ricovero e l'assicurato, al termine del ricovero, dovrà produrre copia della cartella
clinica più eventuali ricevute di spese in originale.
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B) COPERTURA ASSICURATIVA PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMITATO NAZIONALE PGS, DEI
COMITATI REGIONALI, DEI CIRCOLI PGS E DI TUTTI I
TESSERATI PGS.
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Massimali di responsabilità Civile
Terzi
- Del Tesserato
PGS:
fino a concorrenza per capitale, interessi e
spese € 52.000,00 (unico per ogni
sinistro)
- Dei Comitati PGS,
Circoli PGS e del Comitato Nazionale con il limite di €
1.500.000,00 per ogni sinistro
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Norma transitoria
Preso atto di quanto
segue:
-
che i rinnovi dei
tesseramenti PGS iniziano il 1° settembre di ogni
anno e che la distribuzione delle tessere avviene
nell'arco dei 30/60 giorni successivi;
-
che le garanzie
della presente polizza cessano per tutti i tesserati
alla fine dell'anno sociale P.G.S. e cioè il 31
agosto di ogni anno e iniziano dalla data di
rilascio della tessera.
Tutto ciò premesso, per
evitare che per i tesserati che rinnovano l'iscrizione
vi sia un periodo di scopertura, dal 31/08 al giorno del
rilascio della nuova tessera, si conviene di mantenere
operanti le garanzie in questi periodi purchè gli
associati dimostrino:
Questa norma
transitoria è valida per 60 giorni e cioè dal 31/08 al
30/10 di ogni anno e semprechè l'associazione P.G.S.
abbia rinnovato e pagato il premio della presente
polizza.
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Oggetto della copertura
La presente garanzia assicura il
rischio della Responsabilità Civile, prevedendo il
risarcimento delle somme (fino al limite per capitale
interessi e spese indicati) che:
a) I
tesserati PGS siano tenuti a pagare a terzi in
conseguenza di fatti propri accidentali ai sensi di
legge derivanti da gare ed allenamenti a cui il
tesserato PGS partecipa od organizza, nonché delle
attività istituzionali della PGS.
I tesserati sono considerati
terzi fra loro.
b) Comitato Nazionale,
i Comitati regionali, i Comitati Provinciali e i Circoli PGS siano tenuti a
pagare a terzi quali civilmente responsabili a sensi di
legge nella loro qualità di organizzatori delle gare ed
allenamenti e delle attività collegate ed istituzionali
della PGS.
La garanzia è estesa alla proprietà ed alla
conduzione dei fabbricati – compresi ascensori e
montacarichi – costituenti impianti sportivi e sedi
sociali, nonché delle relative attrezzature.
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Esclusioni
A deroga di quanto
indicato nelle Condizioni generali di assicurazione si
prende atto che sono esclusi
i danni:
- al coniuge, agli
ascendenti, ai discendenti, ai fratelli ed alle sorelle
sia dell’assicurato e sia dei responsabili dei sinistri,
nonché qualsiasi altra loro parente ed affine se con
essi convivente.
- alle cose mobili e agli immobili
che l’assicurato detenga per qualsiasi titolo, nonché
alle cose portate da spettatori, frequentatori o
tesserati PGS nei locali o posti – precisati negli
articolo 1783, 1784, 1786 del Codice Civile – ove si
svolge l’attività assicurata.
- cagionati da
prodotti alimentari e da bevande dopo la loro
somministrazione;
- cagionati da furto o derivanti a
cose altrui da incendio delle cose dell’assicurato o a
lui in consegna;
- da spargimento di acqua o da
rigurgiti di fogna, nonché quelli cagionati da umidità,
stillicidio o insalubrità dei locali.
- cagionati
dalla proprietà e dall’uso di veicoli e natanti a motore
e di aeromobili;
- derivanti da lavori di
ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione
straordinaria degli immobili e degli impianti.
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Denuncia del sinistro ed obblighi
relativi
Ad integrazione delle
Condizioni Generali di assicurazione, si precisa che In caso di sinistro
deve essere fatta denuncia scritta indirizzata a Janua B. & A. Broker
S.p.A., Via XX Settembre, 33/1 – 16121 – Genova entro cinque giorni
dal sinistro o dal momento in cui il Comitato Regionale PGS
o gli aventi diritto dell’assicurato ne hanno avuto
conoscenza.
La denuncia di Responsabilità Civile del
tesserato PGS dovrà riportare gli estremi delle
registrazioni di tesseramento dell’assicurato.
In caso
di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia
deve essere preceduta da telegramma.
La denuncia deve
contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle
conseguenze, il nome dei danneggiati e,
possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il
luogo e la causa del sinistro.
L’assicurato deve poi
far proseguire, nel più breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziali relativi
al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi
per la difesa, nonché se la Compagnia lo richieda,
ad un comportamento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria
responsabilità.
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